Art. 500 Indennita' nel caso di requisizione in uso 1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennita' e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennita' giornaliera. 2. Non si tiene conto delle frazioni di ore. 3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennita' fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non puo' essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa. 4. Detta indennita' si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito e' determinato come segue: a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore e' stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato di conservazione e di efficienza della nave; b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore e' stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'eta', al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave. 5. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi. 6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio di cui all'articolo 482, sono le seguenti: a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante; b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi e' calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento; c) spese generali; d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore); e) manutenzione e riparazioni ordinarie; f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica). 7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6. 8. L'indennita' prevista per la parte A puo' essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore. 9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti: a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilita' civile per danni alle persone; b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti); c) lavoro straordinario; d) combustibili; e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica; f) acqua; g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi); h) agenzie; i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio); l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio; m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati; n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione; o) disinfestazione o altre misure sanitarie; p) medicinali e materiali per medicazione; q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio; r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione; s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti; u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonche' forniture le quali comunque resterebbero di proprieta' dell'amministrazione. 10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennita' dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unita' sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari. 11. La parte A dell'indennita' e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione e' fatta dal Ministero della difesa, ed e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non e' in possesso di tutti gli elementi necessari, puo' determinare in via provvisoria questa parte dell'indennita', salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria e' notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 14. La parte B e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi. 15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennita' e: a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato; b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali gia' esistono regolamentazioni speciali; c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.