Art. 500
             Indennita' nel caso di requisizione in uso

1.  Nel  caso  di  requisizione in uso della nave o del galleggiante,
l'indennita'  e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a
loro   volta  sono  calcolate  a  ore,  attribuendo  a  ogni  ora  un
ventiquattresimo della indennita' giornaliera.
2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.
3.  In  caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde
l'indennita'  fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data
della  perdita  non  puo'  essere  precisata, del giorno a cui risale
l'ultima notizia certa.
4.  Detta indennita' si compone di due parti designate con le lettere
A  e  B.  Il  valore  della  nave  o  del  galleggiante  requisito e'
determinato come segue:
a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale
valore  e'  stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della
requisizione  in proprieta' o al giorno della perdita in relazione al
tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato
di conservazione e di efficienza della nave;
b)  per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato,
il   valore   e'  stabilito  calcolando  il  costo  di  ricostruzione
(determinato  al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno,
della  perdita)  di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e
applicando  un  coefficiente  di  deprezzamento inerente all'eta', al
tipo  e  allo  stato effettivo di conservazione e di efficienza della
nave.
5.  Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla
lettera  b)  del  comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei
corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio
di cui all'articolo 482, sono le seguenti:
a)   ammortamento  del  valore  della  nave  o  del  galleggiante  da
calcolarsi  sul  valore  della nave o del galleggiante (diminuito del
valore   di  demolizione)  al  momento  della  requisizione  con  una
percentuale  variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto
dello  stato  di  conservazione  e  di  efficienza  della  nave o del
galleggiante;
b)  interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante,
corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un
anno  la  quota  di  interessi  e'  calcolata sul valore della nave o
galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
c) spese generali;
d)  materiali  di  consumo  per  coperta,  macchina,  camera,  cucina
(compresi  i  lubrificanti  per  le navi e i galleggianti semoventi a
propulsione a vapore);
e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
7.  Quando  l'amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a
sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati
nelle  lettere  e)  e  f)  del  comma  6. In tal caso, la parte A del
compenso  si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 6.
8.  L'indennita'  prevista  per  la parte A puo' essere, annualmente,
soggetta  a  revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o
dell'armatore.
9.  Le  quote  comprese  nella parte B si riferiscono in massima agli
oneri seguenti:
a)  assicurazione  della nave o galleggiante contro i rischi ordinari
della   navigazione   e   assicurazione   contro   il  rischio  della
responsabilita' civile per danni alle persone;
b)  equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni
infortuni  e  malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri
oneri  previsti  da  apposite disposizioni ed eventuali compensi agli
equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
c) lavoro straordinario;
d) combustibili;
e)  lubrificanti  per  le motonavi e per i galleggianti semoventi con
motori  a  combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a
propulsione elettrica;
f) acqua;
g)   spese  portuali  e  diritti  marittimi  (pilotaggio,  rimorchio,
ormeggio  e  disormeggio,  ponti  di imbarco nei porti ove occorrono,
guardia  ai  fuochi,  visita  sanitaria,  spedizione della nave o del
galleggiante,  tasse  e  sopratasse  di ancoraggio, fari, transito di
canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
h) agenzie;
i)  esercizio  dell'impianto  r.  t.  (escluse  le  spese relative al
personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio);
l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
n)  carenamento  di carattere eccezionale da definirsi all'atto della
requisizione;
o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
p) medicinali e materiali per medicazione;
q)  lavatura  e  rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali,
tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
r)  eventuali  sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono
nell'interesse dell'amministrazione;
s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
t)  eventuali  spese  inerenti  alla  quarantena  e  approdo in porti
infetti;
u)  consumi  di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove
sistemazioni,    macchinari    e    posti    aggiunti    per   ordine
dell'amministrazione,    nonche'    forniture   le   quali   comunque
resterebbero di proprieta' dell'amministrazione.
10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel
ruolo  del  naviglio  ausiliario  della Marina militare, l'indennita'
dovuta  agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le
quote  della  parte  B, applicabili a tali unita' sono contabilizzate
direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.
11.  La  parte  A  dell'indennita' e' determinata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione e'
fatta  dal  Ministero  della  difesa, ed e' notificata all'armatore o
proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
12.  All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, se non e' in possesso di tutti gli elementi necessari,
puo'  determinare  in  via  provvisoria questa parte dell'indennita',
salvo  a  procedere  alla  determinazione  definitiva  entro tre mesi
dall'inizio  della  requisizione.  La  determinazione  provvisoria e'
notificata  dall'armatore  o proprietario dall'amministrazione che ha
disposto la requisizione.
13.  Nel  caso  in  cui  l'armatore  o  proprietario  propone ricorso
giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente
l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino alla decisione
sul  ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
14.  La  parte  B e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o
galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero
interessato, essere escluse dall'indennita' e:
a)  essere  assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero
interessato;
b)  essere  corrisposte  agli  armatori  o  proprietari  nella misura
indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali
gia' esistono regolamentazioni speciali;
c)  essere  corrisposte  agli  armatori  o  proprietari  nella misura
stabilita con appositi accordi.