Art. 501
      Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione

1.   Oltre  all'indennita'  di  requisizione,  sono  a  carico  delle
amministrazioni che procedono alla requisizione:
a)  la  perdita  totale  della  nave  o  del  galleggiante requisiti,
l'abbandono  degli  stessi  a  tutti  gli effetti di legge, le avarie
della  nave  o  del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle
cose  di  terzi,  derivanti,  tali  eventi,  da rischi di guerra o da
rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti,
quanto  alla  nave  o  al  galleggiante,  dalla  normale  polizza  di
assicurazione  rischi  ordinari  e, quanto alle persone dalla normale
polizza  di  assicurazione  e  infortuni,  malattie e responsabilita'
civile,  quando  risultino da apposito verbale vistato dal comandante
militare   o   dal   commissario  statale,  ovvero  da  dichiarazione
rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
b)  le  spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o
del  galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della
requisizione;
c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;
d)  le  eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del
galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.