Art. 504
                     Lavori e forniture urgenti

1.   In   casi   eccezionali   di   speciale  importanza  e  urgenza,
l'amministrazione  che ha disposto la requisizione, previa intesa con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  derogare alle
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per
le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e
di  forniture  necessari  all'utilizzazione  e  all'impiego immediato
dell'unita' requisita.