Art. 505
Temporanea  inutilizzazione,  riparazioni  dell'unita'  e sospensioni
                           dell'indennita'

1.   Se   le   navi   e  i  galleggianti  requisiti  in  uso  restano
temporaneamente  inutilizzati  per il servizio effettivo dello Stato,
per  cause  estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi
che  sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo
501,  comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto,
ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione
della  indennita'  per tutto il periodo durante il quale la nave o il
galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha
facolta' di designare.
2.  Se  gli  armatori  o  proprietari  non  provvedono, con la dovuta
sollecitudine  e  a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari
per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione
possono   provvedervi   direttamente,   a   spese  degli  armatori  o
proprietari.   In   tal  caso,  l'importo  delle  spese  relative  e'
trattenuto  sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente
legge.  Ove  dette  somme  non  siano sufficienti o le trattenute non
siano  state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato
sulla  nave  o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate
fra i crediti elencati nell'articolo 552 del codice della navigazione
dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell'articolo 84 del codice
della navigazione.
 
          Nota all'art. 505:
             -  Il  testo  degli  artt.  84  e  552  del codice della
          navigazione, e' il seguente:
             «Art.  84  (Ingiunzione per rimborso di spese). - Per il
          rimborso  di  spese  anticipate,  o  comunque sostenute per
          conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione,
          resa esecutoria con decreto del pretore competente.
             Decorsi     venti     giorni     dalla     notificazione
          dell'ingiunzione   al  debitore,  senza  che  questi  abbia
          eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere
          agli atti esecutivi.
             Entro   il   termine  predetto  il  debitore  puo'  fare
          opposizione  al  decreto  per motivi inerenti all'esistenza
          del  credito  o  al  suo ammontare, previo versamento della
          somma indicata nell'atto di ingiunzione.
             L'opposizione  e' proposta dinanzi al giudice competente
          per valore.».
             «Art.  552  (Privilegi  sulla  nave  e sul nolo). - Sono
          privilegiati  sulla  nave,  sul nolo del viaggio durante il
          quale  e'  sorto  il credito, sulle pertinenze della nave e
          sugli  accessori  del  nolo  guadagnati  dopo  l'inizio del
          viaggio:
              1.  le  spese  giudiziali  dovute  allo  Stato  o fatte
          nell'interesse  comune  dei creditori per atti conservativi
          sulla  nave  o  per il processo di esecuzione, i diritti di
          ancoraggio,  di  faro,  di  porto  e gli altri diritti e le
          tasse  della  medesima  specie;  le spese di pilotaggio; le
          spese  di  custodia  e  di  conservazione  della  nave dopo
          l'entrata nell'ultimo porto;
              2.  i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o
          di   lavoro   del   comandante  e  degli  altri  componenti
          dell'equipaggio;
              3.     i    crediti    per    le    somme    anticipate
          dall'amministrazione   della   marina  mercantile  o  della
          navigazione  interna ovvero dall'autorita' consolare per il
          mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio;
          i  crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di
          previdenza  e  di assistenza sociale per la gente di mare e
          per il personale della navigazione interna;
              4.  le  indennita'  e  i  compensi  di  assistenza e di
          salvataggio  e le somme dovute per contribuzione della nave
          alle avarie comuni ;
              5.  le  indennita'  per urto o per altri sinistri della
          navigazione,  e  quelle  per  danni  alle  opere dei porti,
          bacini  e  vie  navigabili;  le  indennita' per morte o per
          lesioni  ai  passeggeri  ed  agli  equipaggi  e  quelle per
          perdite o avarie del carico o del bagaglio;
              6.  i  crediti  derivanti  da  contratti stipulati o da
          operazioni  eseguite  in  virtu' dei suoi poteri legali dal
          comandante,  anche  quando  sia armatore della nave, per le
          esigenze  della  conservazione  della  nave  ovvero  per la
          continuazione del viaggio.».