Art. 604 Nomine 1. E' nominato ufficiale con il grado di sottotenente o corrispondente e ammesso all'eventuale frequenza dell'ulteriore periodo formativo il frequentatore che al termine del corso formativo e' risultato idoneo. 2. Per la Marina militare e l'Aeronautica militare e' nominato aspirante e ammesso al terzo anno di corso formativo l'allievo risultato idoneo al termine del secondo anno. 3. L'iscrizione degli ufficiali nei rispettivi ruoli ha luogo sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601.