Art. 604 
 
                               Nomine 
 
1.  E'  nominato  ufficiale  con   il   grado   di   sottotenente   o
corrispondente  e  ammesso  all'eventuale  frequenza   dell'ulteriore
periodo formativo il frequentatore che al termine del corso formativo
e' risultato idoneo. 
2. Per la  Marina  militare  e  l'Aeronautica  militare  e'  nominato
aspirante e ammesso  al  terzo  anno  di  corso  formativo  l'allievo
risultato idoneo al termine del secondo anno. 
3. L'iscrizione degli ufficiali nei rispettivi ruoli ha  luogo  sulla
base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601.