Art. 111. 
 
  Le pialle a filo devono avere il portalame di  forma  cilindrica  e
provvisto di scanalature di larghezza non superiore a  12  millimetri
per la eliminazione dei trucioli. 
  La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente delle lame deve essere limitata  al  minimo  indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione. 
  Le pialle a filo devono  inoltre  essere  provviste  di  un  riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo  per  la  copertura
del portalame o almeno del tratto di  questo  eccedente  la  zona  di
lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del  materiale
da piallare.