Art. 351.
    (Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio)

  Fermo  il  disposto  dell'art. 5, l'assunzione agli impieghi civili
dello  Stato  degli  invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e
mutilati   per  servizio  e'  regolata  dalle  speciali  disposizioni
vigenti.  Rimangono  ferme le norme relative agli orfani di caduti in
guerra o per servizio.