Art. 355.
    (Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra)

  Gli  uscieri  invalidi  di  guerra  sono,  al compimento del quarto
aumento   periodico  di  stipendio,  promossi  in  soprannumero  alla
qualifica  di  usciere  capo  mediante scrutinio per merito assoluto,
indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti.
  Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente
e  quelli  che  ottengono  la  promozione in applicazione delle altre
norme  vigenti sono collocati nella qualifica di usciere capo secondo
l'ordine  determinato  rispettivamente  dalla data del compimento del
quarto aumento periodico di stipendio nella qualifica di usciere e da
quella in cui si siano resi vacanti i posti di usciere capo.
  Ove  esistano  invalidi  di guerra che conseguono il cennato quarto
aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel
ruolo, le promozioni sono disposte con riserva di anzianita' a favore
dei  primi;  e la riserva di anzianita' ha efficacia non soltanto nei
confronti  dei soli invalidi ma anche nei confronti del personale non
invalido  che,  nel  frattempo,  abbia  ottenuto  la promozione e che
conserva   la   posizione   relativa  gia'  acquisita  nel  ruolo  di
anzianita'.
  In  corrispondenza  delle  promozioni  conferite in soprannumero ai
sensi  del  precedente  secondo comma sono lasciati altrettanti posti
vacanti nella qualifica di usciere.