Art. 429. 
                Reclutamento del personale direttivo 
 
  1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di  ogni
tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua  di  insegnamento  tedesca  o  delle  localita'
ladine sono ammessi i docenti ed  il  personale  educativo  di  ruolo
delle rispettive scuole ed  istituzioni  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal presente testo unico. 
  2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in  lingua  slovena,
sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia; per le  scuole  o  istituzioni  in  lingua
tedesca o delle localita' ladine sono provinciali e sono indetti  dai
competenti intendenti scolastici. 
  3. Gli organi predetti approvano le graduatorie  con  provvedimenti
aventi carattere definitivo. 
  4. Per il reclutamento del personale direttivo delle  scuole  delle
localita'  ladine  della  provincia  di  Trento   si   applicano   le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 
 
          Nota all'art. 429:
             - Per il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592/1993 si veda la
          nota all'art. 427.