Art. 431. 
               Prove d'esame e valutazione dei titoli 
 
  1. Il Ministro per la pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i  concorsi  per
titoli ed esami del personale docente e per i concorsi  a  posti  del
personale direttivo delle scuole ed istituzioni di  cui  al  presente
capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili. 
  2. Con lo stesso  decreto  sono  stabilite  le  valutazioni  per  i
concorsi per soli titoli a posti del personale docente.