(Codice della navigazione-art. 788)
                              Art. 788. 
                             (Licenze). 
 
  Il servizio di trasporto  di  passeggeri  e  di  cose  a  carattere
discontinuo od occasionale, il servizio di lavoro aereo e  le  scuole
di pilotaggio non possono essere esercitati senza preventiva  licenza
del ministro per l'aeronautica, secondo le condizioni  stabilite  dal
regolamento.