Art. 466. (Art. 78 del Testo Unico) I veicoli a motorie e quelli da essi trainati gia' in circolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e tutti quelli che saranno ammessi alla circolazione entro sei mesi dono tale data possono essere muniti di dispositivi ed organi aventi caratteristiche differenti da quelle di cui al regolamento stesso, a condizione che detti dispositivi ed organi siano conformi alle caratteristiche in precedenza stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti. Per i vetri di sicurezza il termine e' fissato in dodici mesi.