(CODICE CIVILE-art. 692)
                              Art. 692. 
 
                              (Limiti). 
 
  E' valida la disposizione con  la  quale  il  testatore  impone  al
proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte in
tutto o in parte i beni costituenti la disponibile a favore di  tutti
i figli nati e  nascituri  dall'istituito  o  a  favore  di  un  ente
pubblico. 
 
  E' valida ugualmente la disposizione che importa  a  carico  di  un
fratello o di una sorella del testatore  l'obbligo  di  conservare  e
restituire i beni ad essi lasciati a favore di tutti i figli  nati  e
nascituri da essi o a favore di un ente pubblico. 
 
  In ogni altro caso la sostituzione e' nulla. 
 
  E' parimenti nulla ogni disposizione  con  la  quale  il  testatore
proibisce all'erede di disporre per atto  tra  vivi  o  per  atto  di
ultima volonta' dei beni ereditari.