(CODICE CIVILE-art. 693)
                              Art. 693. 
 
                (Diritti e obblighi dell'istituito). 
 
  L'istituito ha il godimento e la libera  amministrazione  dei  beni
che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio  per
tutte le  azioni  relative  ai  beni  medesimi.  Egli  puo'  altresi'
compiere tutte le innovazioni dirette ad una  migliore  utilizzazione
dei beni. 
 
  All'istituito  sono  comuni,  in  quanto  applicabili,   le   norme
concernenti l'usufruttuario. 
 
  Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorita'
giudiziaria puo' nominare, anche d'ufficio, un amministratore.