Art. 696. (Devoluzione al sostituito). L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se la sostituzione e' a favore dei figli dell'istituito e questi muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi successori legittimi o testamentari. Se la sostituzione e' a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, questi acquista definitivamente la proprieta' dei beni. Se l'istituito premuore al testatore o e' incapace o indegno o rinunzia, l'eredita' si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.