(CODICE CIVILE-art. 696)
                              Art. 696. 
 
                    (Devoluzione al sostituito). 
 
  L'eredita'  si  devolve  al  sostituito  al  momento  della   morte
dell'istituito. 
 
  Se la sostituzione e' a favore dei figli  dell'istituito  e  questi
muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi  successori
legittimi o testamentari. 
 
  Se la sostituzione e' a favore di un  ente  pubblico  e  questo  si
estingue  prima   della   morte   dell'istituito,   questi   acquista
definitivamente la proprieta' dei beni. 
 
  Se l'istituito premuore al testatore o  e'  incapace  o  indegno  o
rinunzia, l'eredita'  si  devolve  al  sostituito,  con  effetto  dal
momento della morte del testatore.