(CODICE CIVILE-art. 698)
                              Art. 698. 
 
                       (Usufrutto successivo). 
 
  La  disposizione,  con  la  quale  e'  lasciato  a   piu'   persone
successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualita',  ha  valore
soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore  si  trovano
primi chiamati a goderne.