Art. 275. 
 
     Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa 
 
  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo  di
un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente
titolo. 
  2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che  nei
casi previsti dall'articolo 231, puo' essere disposta quando: 
    a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita'  di
direzione e di coordinamento per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
vigilanza impartite dall'ISVAP; 
    b)  una  delle  societa'  del  gruppo  assicurativo   sia   stata
sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato  preventivo,
della  liquidazione   coatta   amministrativa,   dell'amministrazione
straordinaria ovvero ad altra analoga  procedura  prevista  da  leggi
speciali o dalla legislazione di altri Stati membri,  nonche'  quando
sia  stato   nominato   l'amministratore   giudiziario   secondo   le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di
gravi irregolarita' nella gestione e possa essere  alterato  in  modo
grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. 
  3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo  dura  un  anno
dalla data di emanazione del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, salvo che  sia  prescritto  un  termine  piu'  breve  dal
provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura  anticipata.
In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo
non superiore ad un anno. 
  4. I commissari straordinari, sentito il comitato di  sorveglianza,
previa autorizzazione  dell'ISVAP,  possono  revocare  o  sostituire,
anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo al  fine
di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che  si  rendano
necessari. I nuovi amministratori restano in carica al  massimo  sino
al termine dell'amministrazione straordinaria della  capogruppo.  Gli
amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un  indennizzo
corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per  la  durata
residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a  sei
mesi. 
  5.   I   commissari   straordinari   possono   richiedere,   previa
autorizzazione dell'ISVAP  sentiti  i  cessati  amministratori  della
societa', l'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  delle
societa' appartenenti al gruppo. 
  6. I commissari straordinari possono richiedere alle  societa'  del
gruppo i dati, le  informazioni  e  ogni  altro  elemento  utile  per
adempiere al proprio mandato.