Art. 277. 
 
Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  nel  presente  articolo,   quando   la
capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a
liquidazione coatta  amministrativa,  alle  societa'  del  gruppo  si
applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo  II  del
presente  titolo.   L'amministrazione   straordinaria   puo'   essere
richiesta  all'ISVAP  anche  dai  commissari   straordinari   e   dai
commissari liquidatori della capogruppo. 
  2.  Quando  presso  societa'  del   gruppo   sia   stato   nominato
l'amministratore  giudiziario  secondo  le  disposizioni  del  codice
civile in materia di denuncia al  tribunale  di  gravi  irregolarita'
nella  gestione,  la  procedura  si   converte   in   amministrazione
straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che  la  societa'  e'  soggetta  alla
procedura di amministrazione straordinaria e ordina  la  trasmissione
degli atti all'ISVAP. Gli organi della  cessata  procedura  e  quelli
dell'amministrazione  straordinaria   provvedono   con   urgenza   al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti. 
  3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre  all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il  relativo  provvedimento
e' adottato sentita  l'autorita'  che  esercita  la  vigilanza,  alla
quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un  termine  per  la
formulazione del parere. 
  4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa'  del
gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la
capogruppo.