Art. 280. 
 
           Disposizioni comuni agli organi delle procedure 
 
  1. Fermo quanto disposto dagli articoli  233  e  246,  le  medesime
persone possono essere  nominate  negli  organi  dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di  societa'
appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto  utile  per
agevolare lo svolgimento delle procedure. 
  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della societa', a cagione della  qualita'  di
commissario di altra societa' del gruppo, ne da' notizia  agli  altri
commissari, ove esistano,  nonche'  al  comitato  di  sorveglianza  e
all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti  i
membri del comitato di sorveglianza  che  siano  a  conoscenza  della
situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere
speciali cautele e formulare indicazioni  in  merito  all'operazione,
dell'inosservanza  delle  quali  i  commissari   sono   personalmente
responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti
gli organi  delle  procedure,  l'ISVAP  puo'  impartire  direttive  o
disporre, ove del caso, la nomina  di  un  commissario  per  compiere
determinati atti. 
  3. Le indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza  sono  determinate  dall'ISVAP  in  base  ai
criteri dallo stesso stabiliti e sono a  carico  delle  societa'.  Le
indennita'  sono  determinate  valutando  in  modo   complessivo   le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente  ricoperte  in  altre
procedure nel gruppo.