Art. 281. 
 
        Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale 
 
  1.  Quando  la  capogruppo  sia   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa,  per  l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le
controversie fra le societa' del gruppo e'  competente  il  tribunale
nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo. 
  2.  Quando  la  capogruppo  sia   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per  i  ricorsi
avverso  i  provvedimenti  amministrativi  concernenti   o   comunque
connessi  alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  e   di
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle  societa'
del gruppo e' competente il tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio con sede a Roma.