Art. 508
                      Controllo dell'inventario

1.  All'atto  della  consegna e della riconsegna di nave requisita si
procede   al   controllo   dell'inventario,  in  contraddittorio  con
l'armatore   o   il   proprietario  o  con  il  loro  rappresentante,
redigendosene   verbale   nel   quale   devono   farsi  risultare  le
irregolarita' eventualmente riscontrate.
2.   Se   il  controllo  dell'inventario  non  puo'  essere  compiuto
dall'autorita'    delegata,    puo'    essere    a    cio'   delegata
dall'amministrazione altra autorita'.
3.  Se  esigenze  speciali  non  consentono  di  procedere  a  questo
controllo,  fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a
bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del
capitano  della nave, e' rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine,
all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice.
4.  Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le
eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5.  Nel  caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola
variante  che,  non  essendo  prescritto  quale  documento  di  bordo
l'inventario,  questo  e' compilato, anziche' controllato, al momento
della   requisizione,   salvo  speciali  disposizioni  da  parte  del
Ministero che procede alla requisizione.