Art. 510
                         Verbale di consegna

1.  In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo,
l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna
di cui al comma 2.
2.  Agli effetti della requisizione, sia in proprieta' sia in uso, e'
compilato  un  processo verbale di consegna, che contiene le seguenti
indicazioni:
a) autorita' delegata per la consegna;
b)   ordine   ricevuto  dalla  predetta  autorita',  con  le  precise
indicazioni del documento relativo;
c)  amministrazione  dello Stato per conto della quale si effettua la
requisizione;
d)  nome  dell'unita'  requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero,
galleggiante, ecc.) e nazionalita';
e)   nome  del  proprietario  (o  anche  dell'armatore  nel  caso  di
requisizione   in  uso)  dell'unita'  requisita  e  sua  residenza  o
domicilio;
f)   compartimento   o  ufficio  marittimo  d'iscrizione  dell'unita'
requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro
dei galleggianti;
g) tonnellaggio di stazza lorda e netta;
h) porto in cui avviene la consegna;
i) data e ora della consegna;
l)   consistenza  dei  combustibili  e  dell'acqua  (potabile  e  per
macchina)  esistenti  a  bordo  dell'unita' all'atto della consegna e
consistenza  dei  lubrificanti  soltanto  nel  caso  di motonavi e di
galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
m) eventuali annotazioni;
n) firma dell'autorita' delegata per la consegna;
o)  firma  del  proprietario  (o  anche  dell'armatore,  nel  caso di
requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.