Art. 510 Verbale di consegna 1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2. 2. Agli effetti della requisizione, sia in proprieta' sia in uso, e' compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni: a) autorita' delegata per la consegna; b) ordine ricevuto dalla predetta autorita', con le precise indicazioni del documento relativo; c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione; d) nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita'; e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unita' requisita e sua residenza o domicilio; f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti; g) tonnellaggio di stazza lorda e netta; h) porto in cui avviene la consegna; i) data e ora della consegna; l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica; m) eventuali annotazioni; n) firma dell'autorita' delegata per la consegna; o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.