Art. 607 Ufficiali in servizio permanente 1. Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I si applicano ai corsi di applicazione, applicativi e formativi, svolti dagli ufficiali in servizio permanente, presso le accademie e gli altri istituti di formazione, in quanto compatibili: a) con lo stato di ufficiale dei frequentatori; b) con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice.