Art. 607 
 
                  Ufficiali in servizio permanente 
 
1. Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I  si
applicano ai corsi di applicazione, applicativi e  formativi,  svolti
dagli ufficiali in servizio permanente, presso  le  accademie  e  gli
altri istituti di formazione, in quanto compatibili: 
a) con lo stato di ufficiale dei frequentatori; 
b) con le disposizioni di cui al capo II, titolo III,  libro  IV  del
codice.