Art. 357.
  (Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956)

  Alle  infrazioni  disciplinari  commesse  anteriormente al 1 luglio
1956  si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  2960.  Se  il  presente  decreto prevede una sanzione meno
grave, si applica la norma piu' favorevole all'impiegato.
  Qualora   l'infrazione  consista  in  un  comportamento  3  in  una
pluralita'  di fatti connessi, in parte anteriori in parte successivi
al  1  luglio  1956,  per  i  quali  debba  essere  irrogata una sola
sanzione,   si   applica  in  ogni  caso  la  norma  piu'  favorevole
all'impiegato.