Art. 357. (Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956) Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma piu' favorevole all'impiegato. Qualora l'infrazione consista in un comportamento 3 in una pluralita' di fatti connessi, in parte anteriori in parte successivi al 1 luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma piu' favorevole all'impiegato.