Art. 358.
    (Procedimenti gia' trasmessi alle Commissioni di disciplina)

  I  procedimenti  disciplinari,  gia'  trasmessi alle commissioni di
disciplina  ai  sensi  dell'art. 69 ultimo comma del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, alla data del 1 luglio 1956, sia
stata  fissata  nei  modi  previsti  dall'art.  73 dello stesso regio
decreto  la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle commissioni
predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art. 74 del
regio  decreto  30  dicembre  1923,  n. 2960, il ministro provvede ai
sensi dell'art. 114 quinto comma, del presente decreto.
  I  procedimenti  disciplinari,  dei quali anteriormente al 1 luglio
1956  non  sia  stata  fissata  la  trattazione orale, debbono essere
trasmessi alle commissioni di cui all'art. 148.
  Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare
e'  estinto  se  entro novanta giorni dal 1 luglio 1956 non sia stata
comunicata all'impiegato la data della trattazione orale innanzi alla
Commissione.