Art. 360.
                   (Proroga dell'esodo volontario)

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  27  febbraio  1955,  n.  53
concernente     l'esodo     volontario    dei    dipendenti    civili
dell'Amministrazione  dello  Stato,  sono  prorogate  di due anni con
effetto dal 24 marzo 1956.