Art. 181. 
 
  Il  carico  massimo  trainabile  e'  stabilito  in  relazione  alla
velocita' massima del convoglio e alla pendenza della via in modo che
il conducente abbia  in  qualunque  circostanza  il  controllo  della
marcia del convoglio. 
  La distanza di arresto di  un  convoglio  non  deve  in  ogni  caso
superare gli 80 m. 
  Il conducente deve essere messo  a  conoscenza  delle  distanze  di
arresto in  relazione  alle  caratteristiche  dei  convogli  ed  alle
condizioni di marcia.