Art. 182. 
 
  Le locomotive devono essere dotate di fari elettrici regolabili dal
posto di guida e piazzati nei due sensi di marcia, atti a fornire una
illuminazione sufficiente su una lunghezza corrispondente almeno alla
distanza  massima  di  arresto  del  convoglio  nelle  condizioni  di
impiego, aumentata del 30 per cento. 
  Esse devono essere munite di apparecchio per segnalazioni acustiche
adibili alla stessa distanza.