Art. 184. 
 
  Le locomotive devono essere provviste di dispositivo di blocco atto
ad impedire la messa in moto. Lo sblocco deve essere possibile solo a
mezzo di attrezzi speciali da custodirsi dalle persone autorizzate ad
usarli. 
  E' fatto divieto al conducente di mettere o mantenere in marcia  la
locomotiva stando fuori dal posto di  guida,  ai  meno  che  non  sia
provvista di telecomando. 
  Il conducente non deve abbandonare la locomotiva, se non dopo  aver
azionato i dispositivi di blocco ed i freni.