(CODICE CIVILE-art. 700)
                              Art. 700. 
 
               (Facolta' di nomina e di sostituzione). 
 
  Il testatore puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari e, per
il caso che alcuni o tutti non  vogliano  o  non  possano  accettare,
altro o altri in loro sostituzione. 
 
  Se sono nominati piu' esecutori  testamentari,  essi  devono  agire
congiuntamente, salvo che il  testatore  abbia  diviso  tra  loro  le
attribuzioni,  o  si  tratti  di   provvedimento   urgente   per   la
conservazione di un bene o di un diritto ereditario. 
 
  Il  testatore  puo'   autorizzare   l'esecutore   testamentario   a
sostituire altri a se  stesso,  qualora  egli  non  possa  continuare
nell'ufficio.