Art. 702. (Accettazione e rinunzia alla nomina). L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni. L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine. L'autorita' giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.