(CODICE CIVILE-art. 702)
                              Art. 702. 
 
               (Accettazione e rinunzia alla nomina). 
 
  L'accettazione  della  nomina  di  esecutore  testamentario  o   la
rinunzia alla stessa deve  risultare  da  dichiarazione  fatta  nella
cancelleria della pretura nella cui giurisdizione  si  e'  aperta  la
successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni. 
 
  L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine. 
 
  L'autorita' giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato,  puo'
assegnare all'esecutore un termine  per  l'accettazione,  decorso  il
quale l'esecutore si considera rinunziante.