(CODICE CIVILE-art. 703)
                              Art. 703. 
 
              (Funzioni dell'esecutore testamentario). 
 
  L'esecutore  testamentario  deve  curare  che   siano   esattamente
eseguite le disposizioni di ultima volonta' del defunto. 
 
  A tal fine, salvo  contraria  volonta'  del  testatore,  egli  deve
amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che  ne
fanno parte. 
 
  Il possesso non puo' durare piu' di un anno dalla dichiarazione  di
accettazione,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria,  per  motivi  di
evidente necessita', sentiti gli eredi, ne prolunghi la  durata,  che
non potra' mai superare un altro anno. 
 
  L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo'
compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e'  necessario
alienare beni dell'eredita', ne chiede l'autorizzazione all'autorita'
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. 
 
  Qualsiasi  atto  dell'esecutore  testamentario  non  pregiudica  il
diritto del chiamato a rinunziare all'eredita' o  ad  accettarla  col
beneficio d'inventario.