(CODICE CIVILE-art. 704)
                              Art. 704. 
 
                    (Rappresentanza processuale). 
 
  Durante  la  gestione  dell'esecutore  testamentario,   le   azioni
relative all'eredita' devono  essere  proposte  anche  nei  confronti
dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi
dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo
ufficio.