(CODICE CIVILE-art. 706)
                              Art. 706. 
 
       (Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario). 
 
  Il testatore puo' disporre che  l'esecutore  testamentario,  quando
non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli  eredi
dei beni  dell'eredita'.  In  questo  caso  si  osserva  il  disposto
dell'art. 733. 
 
  Prima di procedere alla divisione  l'esecutore  testamentario  deve
sentire gli eredi.