(CODICE CIVILE-art. 707)
                              Art. 707. 
 
                   (Consegna dei beni all'erede). 
 
  L'esecutore testamentario deve  consegnare  all'erede,  che  ne  fa
richiesta, i beni dell'eredita' che non sono necessari  all'esercizio
del suo ufficio. 
 
  Egli non puo' rifiutare tale consegna a causa di  obbligazioni  che
debba adempiere conformemente  alla  volonta'  del  testatore,  o  di
legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di  averli  gia'
soddisfatti,  od  offre  idonea  garanzia  per  l'adempimento   delle
obbligazioni, dei legati o degli oneri.