(CODICE CIVILE-art. 708)
                              Art. 708. 
 
            (Disaccordo tra piu' esecutori testamentari). 
 
  Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo
circa un atto del loro  ufficio,  provvede  l'autorita'  giudiziaria,
sentiti, se occorre, gli eredi.