(CODICE CIVILE-art. 709)
                              Art. 709. 
 
                       (Conto della gestione). 
 
  L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua  gestione
al termine della stessa, e  anche  spirato  l'anno  della  morte  del
testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. 
 
  Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei  danni  verso
gli eredi e verso i legatari. 
 
  Gli  esecutori   testamentari,   quando   sono   piu',   rispondono
solidalmente per la gestione comune. 
 
  Il  testatore  non   puo'   esonerare   l'esecutore   testamentario
dall'obbligo di  rendere  il  conto  o  dalla  responsabilita'  della
gestione.