(CODICE CIVILE-art. 710)
                              Art. 710. 
 
               (Esonero dell'esecutore testamentario). 
 
  Su  istanza  di  ogni  interessato,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
esonerare  l'esecutore  testamentario  dal  suo  ufficio  per   gravi
irregolarita' nell'adempimento dei  suoi  obblighi,  per  inidoneita'
all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. 
 
  L'autorita'  giudiziaria,  prima  di   provvedere,   deve   sentire
l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.