Art. 608 Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi 1. Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a) del codice frequentano i corsi di formazione previsti dall'articolo 760, comma 1 del codice, secondo i criteri e le modalita' di cui alla sezione I. 2. Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), del codice frequentano un corso di formazione volto all'acquisizione della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 839 e 848 del codice; tale corso e' regolato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, dalle disposizioni di cui alla sezione I. 3. Gli allievi di cui al comma 2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono essere ammessi, in funzione degli obiettivi didattico-formativi di ciascuna Forza armata e dei profili d'impiego, alla frequenza di un apposito corso disciplinato secondo le modalita' di quelli frequentati dal personale di cui al comma 1. 4. Se si prevedono corsi di formazione differenziati per gli allievi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del comma 3, questi precedono nella graduatoria di merito di fine corso gli allievi non in possesso di diploma.