Art. 608 
 
            Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi 
 
1. Gli allievi reclutati con i  concorsi  di  cui  all'articolo  679,
comma 1, lettera a) del codice  frequentano  i  corsi  di  formazione
previsti dall'articolo 760, comma 1 del codice, secondo i  criteri  e
le modalita' di cui alla sezione I. 
2. Gli allievi reclutati con i  concorsi  di  cui  all'articolo  679,
comma 1, lettera b), del codice frequentano un  corso  di  formazione
volto all'acquisizione della  preparazione  professionale  necessaria
per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 839  e  848
del  codice;  tale  corso  e'  regolato,  salvo  quanto  diversamente
disposto dalla presente  sezione,  dalle  disposizioni  di  cui  alla
sezione I. 
3. Gli allievi di cui al comma 2, in possesso del diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado,  possono  essere  ammessi,  in  funzione
degli obiettivi didattico-formativi di ciascuna Forza  armata  e  dei
profili d'impiego, alla frequenza di un apposito  corso  disciplinato
secondo le modalita' di quelli frequentati dal personale  di  cui  al
comma 1. 
4. Se si prevedono corsi di formazione differenziati per gli  allievi
in possesso di diploma di scuola  secondaria  di  secondo  grado,  ai
sensi del comma 3, questi precedono nella graduatoria  di  merito  di
fine corso gli allievi non in possesso di diploma.