Art. 609 
 
                        Graduatorie di merito 
 
1. Gli allievi non in possesso di diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo  grado,  che  frequentano  corsi  di  formazione  di   durata
superiore all'anno con  piani  di  studio  suddivisi  in  fasi,  sono
inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: 
a) idonei agli esami intermedi o  di  recupero,  nonche'  ammessi  al
rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli  esami
di recupero per cause indipendenti dalla propria volonta'; 
b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per  non  aver
superato gli esami di recupero.