Art. 609 Graduatorie di merito 1. Gli allievi non in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, che frequentano corsi di formazione di durata superiore all'anno con piani di studio suddivisi in fasi, sono inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei agli esami intermedi o di recupero, nonche' ammessi al rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli esami di recupero per cause indipendenti dalla propria volonta'; b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per non aver superato gli esami di recupero.