Art. 361.
(Promozioni a consigliere  di 1ª classe per i posti disponibili al 30
                   giugno ed al 31 dicembre 1957)

  La  promozione  a  consigliere di 1ª classe per i posti disponibili
fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante:
    a)  concorso  per  merito  distinto ai sensi del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365;
    c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dello art. 163.
  Il  concorso  per  merito distinto e quello per esame speciale sono
entrambi  indetti  e  si  ritengono  espletati  il 30 giugno ed il 31
dicembre  per  i  posti disponibili alle date medesime immediatamente
dopo  l'approvazione  delle  graduatorie dei due concorsi di cui alle
lettere a) e b) e' tenuto lo scrutinio per merito comparativo tra gli
scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire i concorsi
predetti  semestralmente  gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si
ritengono espletati alla stessa data.
  Le  promozioni,  salvo  i casi di retroattivita' ai sensi dell'art.
366,  sono  conferite  a  tutti gli effetti con decorrenza dalle date
indicate nel precedente comma. L'ordine di inserimento in ruolo e' il
seguente:
    a)  vincitori  del  concorso  per  merito distinto aventi anche i
requisiti per partecipare al concorso per esame speciale;
    b)  vincitori  del  concorso  per  esame speciale, per i quali la
promozione  deve  essere  riportata,  ai sensi dell'art. 366, ad. una
data  anteriore  all'anno in cui e' stato espletato il concorso e che
nella  graduatoria del concorso medesimo precedono i vincitori di cui
alla successiva lettera d);
    c)  vincitori  del  concorso  per  merito  distinto  non aventi i
requisiti per partecipare al concorso per esame speciale;
    d)  vincitori  del  concorso per esame speciale la cui promozione
non  e' riportata a data anteriore all'anno in cui e' stato espletato
il  concorso.  Nello  stesso  ordine  di ruolo sono collocati anche i
vincitori   la  cui  promozione,  pur  essendo  riportata  alla  data
anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un vincitore la cui
promozione non puo' essere retrodatata oltre l'anno.
  Per  determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso
per  esame  speciale,  si  ripartiscono  i  posti  disponibili  nella
qualifica,   rispettivamente   al   30  giugno  ed  al  31  dicembre,
proporzionalmente  tra  il  numero degli impiegati che hanno titolo a
partecipare  al  concorso  per  esame  speciale  ed  il  numero degli
impiegati che, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, e
del   decreto   legislativo  7  aprile  1948  n.  262,  e  successive
modificazioni,  hanno  titolo  a  partecipare  al concorso per merito
distinto,  ma  non  hanno i requisiti per partecipare al concorso per
esame speciale.
  La  differenza  tra  i  posti  disponibili  e  quelli  assegnati al
concorso per esame speciale, in applicazione del precedente comma, e'
ripartita in ragione di un terzo al concorso per merito distinto e di
due terzi allo scrutinio per merito comparativo.
  Ove  i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero
risultare   sufficienti  per  la  promozione  di  tutti  i  candidati
dichiarati  idonei  nel concorso stesso, si fa luogo all'applicazione
del  soprannumero nel limite massimo del 15% della dotazione organica
prevista  per  la qualifica di consigliere di 1ª classe. Inoltre, per
gli  impiegati  ex  combattenti,  gli  invalidi  di  guerra  cui agli
articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra
non  rimaritate  e  gli  orfani  di guerra che, per il posto occupato
nella  graduatoria  di  merito  degli esami di concorso speciale, non
conseguano  la  promozione,  i  posti cosi' spettanti al concorso per
esame  speciale  sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione
organica dell'anzidetta qualifica.
  Nei  posti  in  soprannumero  previsti  nel  precedente comma vanno
computati  quelli  eventualmente  gia'  conferiti  in soprannumero in
applicazione  dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956 n. 4.
  In  corrispondenza  ai  posti  in soprannumero di cui ai precedenti
commi  sono  lasciati  scoperti  altrettanti  posti  nella  qualifica
iniziale.
  I  posti  in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono
essere   conferiti   nel  successivo  concorso  per  esame  speciale.
L'assorbimento  di  detti  posti  e' effettuato con le vacanze che si
verificheranno  nella  qualifica  dopo  lo  espletamento  dell'ultimo
concorso per esame speciale.
  Gli  impiegati  che  conseguono  la sola idoneita' nel concorso per
esame speciale cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella
graduatoria  dei  successivi concorsi per esame speciale in base alla
votazione riportata.