Art. 366.
  (Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale)

  Le  promozioni  conseguite  mediante il concorso per esame speciale
previsto  dall'art.  365 o mediante i concorsi previsti dalla lettera
a)  dei  precedenti articoli 361, 362 e 363, per coloro i quali hanno
titolo  anche  a  partecipare  al  concorso per esame speciale, fermo
l'ordine  di  graduatoria,  hanno  decorrenza  ad  ogni  effetto, con
esclusione  delle  competenze arretrate, dalla data in cui i promossi
hanno  compiuto  l'anzianita'  minima  richiesta  per l'ammissione al
concorso stesso.
  La  decorrenza  non puo' essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in
ogni  caso,  a quella delle promozioni conferite mediante esami o per
merito  comparativo  in  applicazione della legge 1 dicembre 1949, n.
868.
  Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939
che  conseguono  l'idoneita'  nel  concorso  per  esame  speciale  si
applicano,  ove  piu'  favorevoli, le disposizioni dei commi quarto e
quinto  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3
maggio 1955, n. 448.
  Qualora  nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ยช
classe,   vice  direttore  delle  carriere  speciali,  segretario  ed
archivista  vi  siano  impiegati che precedono vincitori del concorso
per  esame  speciale  che in virtu' della retrodatazione prevista dal
primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianita', questa
si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla
qualifica superiore.