Art. 368.
 (Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella
               qualifica di consigliere di 1ª classe)

  Gli  impiegati  inquadrati  al  1  luglio  1956  nella qualifica di
consigliere  di  1ª classe o che a tale qualifica pervengono mediante
gli esami previsti dall'articolo 361 del presente decreto e dall'art.
74  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:
a)   scrutinio   per  merito  comparativo,  quando  abbiano  compiuto
complessivamente  tre  anni  di effettivo servizio nella qualifica di
consigliere di 1ª classe, salvo il disposto del terzo comma dell'art.
366. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art.
169  il  Consiglio di amministrazione valutera' come titolo di merito
aver  conseguito  la  promozione  al  grado  8°  di  gruppo A ed alla
qualifica  di consigliere di la classe attraverso concorsi per merito
distinto,  per  esami  di  idoneita'  o  mediante  concorso per esame
speciale,   attribuendo   per   le  tre  differenti  ipotesi  diversi
coefficienti;
    b)  concorso  per  merito distinto od esame di idoneita' ai sensi
dell'art.  164  quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici
anni  di  servizio  complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano
compiuto  complessivamente nel grado 8° di gruppo A o nella qualifica
di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio.
  Nei  confronti del personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art.
74  dei  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16,  il  periodo  di  tre  anni  stabilito  nelle lettere a) e b) del
presente  articolo  decorre dalla data di approvazione delle relative
graduatorie.
  Le  promozioni  a  direttore  di  sezione da effettuare mediante lo
scrutinio  per  merito  comparativo  sono  conferite, entro il limite
delle   disponibilita'  di  organico,  per  un  numero  di  posti  da
determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che
ai  sensi  del  precedente  primo  comma,  lettera a), hanno titolo a
partecipare  allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1ª,
2ª  e  3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di
effettivo servizio nella carriera.