Art. 373. (Anzianita' acquisite) Gli impiegati in servizio al 1 luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva di cui sono in possesso. Conservano, altresi', nella nuova qualifica, l'anzianita' maturita' nel grado di provenienza,. I consiglieri di 3ª classe, gia' appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo. Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 16 erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1 luglio 1956.