Art. 373.
                       (Anzianita' acquisite)

  Gli  impiegati in servizio al 1 luglio 1956 conservano, a tutti gli
effetti, l'anzianita' complessiva di cui sono in possesso.
  Conservano, altresi', nella nuova qualifica, l'anzianita' maturita'
nel grado di provenienza,.
  I  consiglieri  di  3ª  classe,  gia'  appartenenti al grado 10° di
gruppo  A,  conservano,  nella  qualifica,  l'anzianita'  di servizio
complessivamente  posseduta  nel  grado  di  provenienza  e in quello
inferiore dello stesso ruolo.
  Gli  impiegati  i  quali  anteriormente  all'entrata  in vigore del
D.P.R.  11  gennaio  1956  n.  16  erano  in  possesso  dei requisiti
prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo
B,  XII  di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data,
sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª
classe,  segretario  aggiunto  ed  applicato a decorrere, a tutti gli
effetti,  con  esclusione  delle  competenze  arretrate, dal 1 luglio
1956.