Art. 376.
                (Norme sullo svolgimento degli esami)

  Le  norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere
e  sullo  svolgimento  dei  concorsi  ed  esami  di  promozione  sono
stabilite,  per  quanto  non  previsto  dal  presente decreto, con il
regolamento di esecuzione.
  Fino  a  che  tali  norme non saranno emanate, ed in quanto non sia
diversamente   disposto   dal  presente  decreto,  si  continuano  ad
applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione
e  di  promozione  contenute  nel  capo  sesto  del  regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960.