Art. 377.
               (Personale con ordinamento particolare)

  Le  disposizioni  degli  artt.  361,  362,  363,  365, 366 e 367 si
applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti
stabiliscono l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse
da  quelle menzionate nei predetti articoli, operando la riduzione di
anzianita' prevista dall'art. 365 sui periodi di anzianita' stabiliti
dai predetti ordinamenti.