Art. 377. (Personale con ordinamento particolare) Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate nei predetti articoli, operando la riduzione di anzianita' prevista dall'art. 365 sui periodi di anzianita' stabiliti dai predetti ordinamenti.