Art. 187. 
 
  I gas di scappamento non diluiti di una  locomotiva  a  combustione
interna in servizio  in  sotterraneo  devono  essere  esaminati,  con
motore in marcia a velocita' massima e pieno carico  ed  a  velocita'
ridotta ed a vuoto, almeno ogni trimestre. 
  Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore  a  lettura
diretta percentuali volumetriche  di  ossido  di  carbonio  superiori
all'1,5 per mille, la locomotiva deve essere esclusa dal servizio  in
sotterraneo.