Art. 187. I gas di scappamento non diluiti di una locomotiva a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, con motore in marcia a velocita' massima e pieno carico ed a velocita' ridotta ed a vuoto, almeno ogni trimestre. Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, la locomotiva deve essere esclusa dal servizio in sotterraneo.