Art. 436. 
                  Nomina ed assegnazione della sede 
 
  1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti  di
cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione  della  sede  e'
disposta,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  tenuto  conto   delle
preferenze espresse dagli aventi diritto  con  riferimento  sia  alle
cattedre e posti disponibili negli istituti e  scuole  sia  ai  posti
delle dotazioni organiche aggiuntive. 
  2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro  il  termine
stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla
nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
  3. Il personale, che ha  accettato  la  nomina  con  l'assegnazione
della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo
e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del
servizio.  La  cattedra  o  il  posto  precedentemente  occupato   e'
immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora  trattasi  di
personale contemplato dal presente testo unico. 
  4. Decade parimenti dalla nomina il personale,  che,  pur  avendola
accettata, non assume servizio senza  giustificato  motivo  entro  il
termine stabilito. 
  5. Il personale scolastico di  ruolo  in  servizio  all'estero,  il
quale a seguito del superamento di  un  concorso  possa  accedere  ad
altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in  servizio  e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo  non
superiore a tre anni.  I  relativi  effetti  giuridici  ed  economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.