Art. 438. 
                              P r o v a 
 
  1. La prova ha la durata di un  anno  scolastico.  A  tal  fine  il
servizio effettivamente prestato deve  essere  non  inferiore  a  180
giorni nell'anno scolastico. 
  2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il
periodo di prova del personale docente e' valido  anche  se  prestato
per un orario inferiore a quello di cattedra. 
  3. Durante il periodo di prova il personale deve  essere  impiegato
sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale  la  nomina  e'
stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di  frequenza  di  corsi  di  formazione  o   aggiornamento   indetti
dall'amministrazione scolastica. 
  4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta  con
decreto  del  direttore  generale  o  capo  del   servizio   centrale
competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
studi  e  di  elementi  acquisiti  a  seguito  di  eventuale   visita
ispettiva. 
  5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni
di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un  anno  scolastico,
con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in
ruolo. 
  6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.