Art. 439. 
                    Esito sfavorevole della prova 
 
  1. In caso di esito sfavorevole della prova, il  provveditore  agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,  se  trattasi  di
personale docente della scuola materna, elementare e media o  sentito
il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  se  trattasi  di
personale docente degli istituti o scuole  di  istruzione  secondaria
superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi  di  altro  personale  appartenente  a  ruoli  nazionali,
provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale  proviene  da
altro ruolo docente  o  direttivo,  alla  restituzione  al  ruolo  di
provenienza, nel quale il personale interessato assume  la  posizione
giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza  nel
ruolo stesso; ovvero,  a  concedere  la  proroga  di  un  altro  anno
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.